REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO II                                                                
     Forme associative dei Comuni                                               
          Art. 15                                                               
Associazioni intercomunali -                                                    
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001                                   
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del              
2001, e' inserito il seguente comma:                                            
"2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione puo'             
essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la                     
continuita' territoriale sia interrotta da parti del territorio di un           
comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".                   
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001             
e' soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.            
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.8, comma 2, della legge regionale 26 aprile                
2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e altre              
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:                          
"Art. 8 - Associazioni intercomunali                                            
omissis                                                                         
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro                
confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione                
intercomunale, non hanno personalita' giuridica ed operano tramite              
convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art.             
30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.                                                  
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art.16, comma 4, della legge regionale 26 aprile               
2001, n. 11 concernente Disciplina delle forme associative e altre              
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:                          
"Art. 16 - Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni                    
associate tra gli Enti locali                                                   
omissis                                                                         
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato                 
percepiscono un gettone di presenza dell'importo di Lire 600.000                
(pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente               
rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al                
consumo.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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