LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 15
Principi generali
1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza,
continuita' e sicurezza del sistema energetico regionale
contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di
energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola
scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26, compete
al Servizio Politiche energetiche della Regione, in collaborazione
con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni
prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi
costi-benefici.