REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 15                                                               
Principi generali                                                               
1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza,               
continuita' e sicurezza del sistema energetico regionale                        
contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di           
energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola             
scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.                  
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 26, compete            
al Servizio Politiche energetiche della Regione, in collaborazione              
con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni               
prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi                 
costi-benefici.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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