REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 15                                                               
Interventi eseguiti in parziale difformita'                                     
dal titolo abilitativo                                                          
1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia           
eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo sono rimossi            
o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il                  
congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo             
Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il                
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del Comune e a spese del            
responsabile dell'abuso.                                                        
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per                
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a                 
seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione               
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale                        
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato           
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000            
Euro, qualora accerti, con apposita relazione tecnica,                          
l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere abusive in           
relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe                   
arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune            
puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento           
piu' consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine              
per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si               
pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la              
richiesta stessa si intende rifiutata.                                          
3. Nei casi di cui al comma 2, e' corrisposto il contributo di                  
costruzione di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del              
2002, qualora dovuto.                                                           
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' citato alla nota            
4 all'articolo 14.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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