REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 15                                                               
Inventario delle principali emissioni e loro fonti                              
1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali                    
emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'articolo 10              
del decreto legislativo n. 372 del 1999.                                        
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) 1) Il testo dell'art.10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.            
372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla               
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 10 - Inventario delle principali emissioni e loro fonti                   
1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'Allegato I                  
trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per           
il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,              
entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle             
emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima                
comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo               
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.                               
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente                   
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i               
dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1,                        
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea.                     
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati           
di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per           
l'invio alla Commissione Europea.                                               
4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del            
DLgs 39/97, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle             
successive elaborazioni.                                                        
5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al           
comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione             
delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla           
Legge 25 gennaio 1994, n. 70.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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