REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO V                                                         
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 15                                                               
Registro regionale di mortalita'                                                
1. E' istituito il Registro regionale di mortalita', con finalita'              
statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a                  
trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli             
standard di qualita' e completezza definiti dalla Direzione generale            
Sanita' e Politiche sociali.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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