REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 15                                                               
Promozione, sostegno e sviluppo                                                 
 delle cooperative sociali                                                      
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali            
volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative                 
sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme             
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.                     
Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dei                
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione                   
dell'associa- zionismo sociale sono ridotte per gli importi                     
sottoindicati:                                                                  
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e            
loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4              
febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"            
Euro 193.575,67;                                                                
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e            
loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci                     
lavoratori o lavoratori con invalidita' superiore ai 2/3 (art. 16,              
comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18               
marzo 1997, n. 6)" Euro 279.923,39;                                             
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature           
per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di              
persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio                
1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Euro                
421.261,48.                                                                     
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la               
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della           
Legge 8 novembre 1991, n. 381.                                                  
2) Il testo dell'art.16 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7             
concernente Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione            
sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come                   
modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 concernente                
Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e            
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8                
novembre 1991, n. 381" e' il seguente:                                          
"Art. 16 - Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi                  
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alle cooperative              
sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo           
perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento             
delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non puo'           
superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo           
puo' essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di           
nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore           
della presente legge.                                                           
2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a concedere alle                 
cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai             
consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura           
non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute                      
ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di             
lavoro o per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi              
necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con                
invalidita' superiore ai due terzi; il contributo non puo' superare             
il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o                        
consorzio.".                                                                    
3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lett.a) della legge regionale 4               
febbraio 1994, n. 7 concernente Norme per la promozione e lo sviluppo           
della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991,             
n. 381, come modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6               
concernente Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la             
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della           
legge 8 novembre 1991, n. 381" e' il seguente:                                  
"Art. 9 - Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle               
persone svantaggiate                                                            
(omissis)                                                                       
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti                    
psichiatrici o disabili con invalidita' superiore ai due terzi dalla            
condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a            
quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del            
datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o            
di formazione-lavoro con:                                                       
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della              
spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per                 
l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o            
la realizzazione di idonee attrezzature;                                        
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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