LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 15
Promozione, sostegno e sviluppo
delle cooperative sociali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative
sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dei
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione
dell'associa- zionismo sociale sono ridotte per gli importi
sottoindicati:
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4
febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"
Euro 193.575,67;
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci
lavoratori o lavoratori con invalidita' superiore ai 2/3 (art. 16,
comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18
marzo 1997, n. 6)" Euro 279.923,39;
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature
per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di
persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio
1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Euro
421.261,48.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) La legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della
Legge 8 novembre 1991, n. 381.
2) Il testo dell'art.16 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7
concernente Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come
modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6 concernente
Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8
novembre 1991, n. 381" e' il seguente:
"Art. 16 - Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alle cooperative
sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo
perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento
delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non puo'
superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo
puo' essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di
nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a concedere alle
cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai
consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura
non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute
ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di
lavoro o per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi
necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con
invalidita' superiore ai due terzi; il contributo non puo' superare
il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o
consorzio.".
3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lett.a) della legge regionale 4
febbraio 1994, n. 7 concernente Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991,
n. 381, come modificato dalla legge regionale 18 marzo 1997, n. 6
concernente Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della
legge 8 novembre 1991, n. 381" e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate
(omissis)
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidita' superiore ai due terzi dalla
condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a
quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del
datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o
di formazione-lavoro con:
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della
spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per
l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o
la realizzazione di idonee attrezzature;
(omissis)".