REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 14                                                               
Coordinamento dei servizi di trasporto                                          
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di                   
trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunita' montana              
promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la                       
predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita' e            
la fruizione immediata dei servizi.                                             
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo            
23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento            
le modalita' di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto           
di persone e di merci di prima necessita' in deroga alle vigenti                
disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte            
di cui al comma 1.                                                              
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico               
locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti            
di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi            
sulla mobilita' e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle            
proposte di cui al comma 1, nonche' dei regolamenti comunali di cui             
al comma 2.                                                                     
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97                     
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 23 - Deroghe in materia di trasporti                                      
1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri               
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni                  
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, per i quali non sia            
possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti,            
le Regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei             
Comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima                     
necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito                    
regolamento approvato dal Consiglio comunale".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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