REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO II                                                                
     Forme associative dei Comuni                                               
          Art. 14                                                               
Criteri preferenziali                                                           
 per l'erogazione di contributi settoriali                                      
alle forme associative degli Enti locali                                        
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge                  
regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari                 
settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le               
Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono              
prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di               
contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni           
di Comuni, dalle Comunita' montane e dalle Associazioni                         
intercomunali, tenendo conto della densita' demografica dei                     
territori:                                                                      
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma           
2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di               
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi                
provvedimenti attuativi;                                                        
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge                  
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la               
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della              
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);                                         
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi              
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui           
all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7                
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e            
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5             
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e           
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi                
provvedimenti attuativi;                                                        
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48,              
comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la                
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali);                             
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la            
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2,                  
lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative            
regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove                
norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e             
dell'immigrazione);                                                             
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della              
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi              
educativi per la prima infanzia);                                               
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei            
fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge                   
regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed                          
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio           
1999, n. 10);                                                                   
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31,              
comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per             
la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).                   
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in           
cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati                   
all'unanimita' da un organo composto dai rappresentanti di tutti i              
Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti           
di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.                 
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11            
concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni             
in materia di Enti locali e' il seguente:                                       
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli            
Enti locali                                                                     
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono             
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro             
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere           
in forma associata, con particolare riferimento alle forme                      
associative disciplinate dalla presente legge.                                  
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai                        
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi                 
all'erogazione di contributi agli Enti locali.".                                
2) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 24 marzo                
2000, n. 18 concernente Norme in materia di biblioteche, archivi                
storici, musei e beni culturali e' il seguente:                                 
"Art. 7 - Programmazione regionale                                              
omissis                                                                         
2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza                     
Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici,                  
culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli                  
interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di                       
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative                
attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita'                 
culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/99 e degli interventi di             
promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale e'                   
coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle                    
infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed               
educative.                                                                      
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40           
concernente Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione                       
dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale             
11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della                  
Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli                    
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e                     
turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non           
commerciale                                                                     
1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c)                  
possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove               
strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento,                        
l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad                 
esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per                  
interventi inerenti:                                                            
a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle                 
qualita' delle localita' e del territorio turistico, nonche' alla               
migliore fruibilita' turistica dei parchi naturali e delle aree di              
interesse naturalistico;                                                        
b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni                 
culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al               
prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e                 
specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture            
ricettive non alberghiere.".                                                    
4) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998,           
n. 7 concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per            
la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della               
legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20                
maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e              
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:            
"Art. 5 - Programmazione regionale                                              
omissis                                                                         
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate            
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:                           
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole                    
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli           
interventi;                                                                     
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei            
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;                      
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale;                               
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi                 
turistici di promozione locale.".                                               
5) Il testo dell'art. 48, comma 10, della legge regionale 12 marzo              
2003, n. 2 concernente Norme per la promozione della cittadinanza               
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e            
servizi sociali e' il seguente:                                                 
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento                       
omissis                                                                         
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le                  
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai                   
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei                  
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti              
beneficiari.".                                                                  
6) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale             
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore              
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali                                        
omissis                                                                         
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi                    
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati             
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:                       
omissis                                                                         
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze                   
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio                    
pubblico.                                                                       
omissis".                                                                       
7) Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari                        
omissis                                                                         
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.".                 
8) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n.26               
concernente Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la               
vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 e' il seguente:              
"Art. 3 - Tipologia degli interventi                                            
1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei                    
destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:                                    
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle                  
attivita' scolastiche e formative: 1) fornitura gratuita o                      
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo           
e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del           
16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e             
dei relativi provvedimenti attuativi; 2) servizi di mensa; 3) servizi           
di trasporto e facilitazioni di viaggio; 4) servizi residenziali; 5)            
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di                
handicap; 6) borse di studio;                                                   
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita'             
dell'offerta formativa ed educativa.                                            
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3,           
4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che              
intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.                          
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1,                
lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie             
condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui           
rapportare tali contributi.                                                     
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:                    
a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle             
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio,           
nonche' fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di           
innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con             
particolare riferimento alle tecnologie multimediali;                           
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la                   
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonche' forme di            
collaborazione fra scuole e famiglie;                                           
c) interventi volti ad accrescere la qualita' dell'offerta educativa            
a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema             
nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi                
progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in              
riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi                  
integrativi e la scuola dell'obbligo;                                           
d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione                    
scolastica.".                                                                   
9) Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 aprile               
2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo               
della popolazione canina e felina e' il seguente:                               
"Art. 31 - Norma finanziaria                                                    
omissis                                                                         
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero            
per cani e gatti, al servizio di piu' comuni, la Giunta regionale e'            
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del                   
cinquanta per cento della spesa sostenuta.                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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