LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 14
Criteri preferenziali
per l'erogazione di contributi settoriali
alle forme associative degli Enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge
regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari
settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le
Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono
prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di
contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni
di Comuni, dalle Comunita' montane e dalle Associazioni
intercomunali, tenendo conto della densita' demografica dei
territori:
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma
2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi
provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui
all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi
provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48,
comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali);
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative
regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove
norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei
fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge
regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31,
comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per
la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in
cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati
all'unanimita' da un organo composto dai rappresentanti di tutti i
Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti
di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli
Enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere
in forma associata, con particolare riferimento alle forme
associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi
all'erogazione di contributi agli Enti locali.".
2) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 24 marzo
2000, n. 18 concernente Norme in materia di biblioteche, archivi
storici, musei e beni culturali e' il seguente:
"Art. 7 - Programmazione regionale
omissis
2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza
Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli
interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/99 e degli interventi di
promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale e'
coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle
infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed
educative.
omissis".
3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40
concernente Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale
11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della
Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e' il
seguente:
"Art. 7 - Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e
turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non
commerciale
1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c)
possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove
strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento,
l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad
esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per
interventi inerenti:
a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle
qualita' delle localita' e del territorio turistico, nonche' alla
migliore fruibilita' turistica dei parchi naturali e delle aree di
interesse naturalistico;
b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni
culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al
prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e
specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture
ricettive non alberghiere.".
4) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998,
n. 7 concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della
legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20
maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:
"Art. 5 - Programmazione regionale
omissis
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli
interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del
Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi
turistici di promozione locale.".
5) Il testo dell'art. 48, comma 10, della legge regionale 12 marzo
2003, n. 2 concernente Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e' il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
omissis
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
beneficiari.".
6) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il
seguente:
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali
omissis
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:
omissis
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio
pubblico.
omissis".
7) Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
omissis
4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.".
8) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n.26
concernente Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la
vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 e' il seguente:
"Art. 3 - Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei
destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attivita' scolastiche e formative: 1) fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo
e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del
16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dei relativi provvedimenti attuativi; 2) servizi di mensa; 3) servizi
di trasporto e facilitazioni di viaggio; 4) servizi residenziali; 5)
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di
handicap; 6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita'
dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3,
4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che
intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie
condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui
rapportare tali contributi.
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio,
nonche' fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di
innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con
particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonche' forme di
collaborazione fra scuole e famiglie;
c) interventi volti ad accrescere la qualita' dell'offerta educativa
a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi
progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in
riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi
integrativi e la scuola dell'obbligo;
d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica.".
9) Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo
della popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 31 - Norma finanziaria
omissis
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero
per cani e gatti, al servizio di piu' comuni, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta.
omissis".