REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO IV                                                               
     Interventi in materia di accesso                                           
     ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,                  
     istruzione e formazione professionale, inserimento                         
     lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale                    
          Art. 14                                                               
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia                                     
e diritto allo studio                                                           
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari              
condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi                     
scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo               
studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo                 
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della                
legge regionale 25 maggio 1999, n. 10).                                         
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge           
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi                    
educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli           
Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima             
infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei                 
bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca                    
valorizzazione delle culture di origine.                                        
3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri            
tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di                         
qualificazione della scuola dell'infanzia.                                      
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti                     
Amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico            
regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:                        
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per           
minori ed adulti;                                                               
b) l'educazione interculturale;                                                 
c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue           
e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.                   
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 concerne Diritto allo                
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R.           
25 maggio 1999, n. 10.                                                          
Comma 2                                                                         
2) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia           
di servizi educativi per la prima infanzia.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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