LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia
e diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari
condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi
scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo
studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della
legge regionale 25 maggio 1999, n. 10).
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli
Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima
infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei
bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca
valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri
tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di
qualificazione della scuola dell'infanzia.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti
Amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico
regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per
minori ed adulti;
b) l'educazione interculturale;
c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue
e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 concerne Diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R.
25 maggio 1999, n. 10.
Comma 2
2) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia
di servizi educativi per la prima infanzia.