LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 14
Monitoraggio
1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio
al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni
assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione
deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi
al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.
2. Il monitoraggio e' predisposto ed attuato dall'Amministrazione
regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui
all'articolo 26 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di
idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonche' gli obiettivi
specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli
eventuali problemi connessi.
3. Sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio, la
Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di
cui all'articolo 9.
4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di
attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti, puo' disporre, sentito il titolare del
finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle
risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacita' di
attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.