REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO III                                                       
        MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                
          Art. 14                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si                 
applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e           
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.                       
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.9, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 4           
agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE             
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e'            
citato alla nota 1 all'articolo 12.                                             
2) Il testo dell'art.13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 13 - Sanzioni                                                             
1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato I senza            
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo              
che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena                
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da Lire 5.000.000 a Lire           
50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda da Lire 10.000.000 a           
Lire 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso              
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le                      
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.                        
2. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato I dopo             
l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto           
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da Lire 10.000.000 a Lire                
100.000.000.                                                                    
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire                  
10.000.000 a Lire 100.000.000 il gestore che omette di trasmettere              
all'autorita' competente e al sindaco del comune o dei comuni                   
interessati la comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 1.                 
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire                  
5.000.000 a Lire 20.000.000 il gestore che omette di comunicare                 
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi alle           
misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 9, comma 2.                     
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire                  
10.000.000 a Lire 50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel           
termine stabilito dall'autorita' competente la documentazione                   
integrativa prevista dall'articolo 4, comma 9.                                  
6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente                
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui                    
all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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