LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art.9, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e'
citato alla nota 1 all'articolo 12.
2) Il testo dell'art.13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 13 - Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato I senza
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo
che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da Lire 5.000.000 a Lire
50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda da Lire 10.000.000 a
Lire 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
2. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato I dopo
l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da Lire 10.000.000 a Lire
100.000.000.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
10.000.000 a Lire 100.000.000 il gestore che omette di trasmettere
all'autorita' competente e al sindaco del comune o dei comuni
interessati la comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 1.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
5.000.000 a Lire 20.000.000 il gestore che omette di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi alle
misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 9, comma 2.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
10.000.000 a Lire 50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel
termine stabilito dall'autorita' competente la documentazione
integrativa prevista dall'articolo 4, comma 9.
6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.".