REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 13                                                               
Sostituzione dell'articolo 21                                                   
1. L'articolo 21 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
 "Art. 21                                                                       
Vigilanza e sanzioni                                                            
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se               
necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede           
a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti                
sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento            
e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte            
salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla                     
legislazione vigente.                                                           
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza            
avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o                 
gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere               
presentato la denuncia di inizio attivita', e' soggetto ad una                  
sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui               
importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro            
tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da                  
applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito                    
richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune            
assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso                
inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e            
alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del            
requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal                  
Comune, il requisito mancante non e' ripristinato o il soggetto                 
gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso           
puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del              
servizio.                                                                       
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti           
per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere           
al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale                
termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per            
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano             
reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento                 
comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione             
eventualmente concessi, nonche' dagli appalti e dai rapporti                    
convenzionali in atto.                                                          
4. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia                   
competente che provvede alla cancellazione dal registro.                        
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e                 
l'introito dei relativi proventi compete al Comune.".                           
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 21 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento            
e dell'accreditamento                                                           
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se               
necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a             
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla            
cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e                
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve            
le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione              
vigente.                                                                        
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' dei               
requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per                 
l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i                  
bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il                
ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale                   
termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per           
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano           
reintegrati, procede alla revoca.                                               
3. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia                   
competente che provvede alla cancellazione dal registro.".                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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