LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 21
1. L'articolo 21 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21
Vigilanza e sanzioni
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se
necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede
a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti
sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento
e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte
salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla
legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza
avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o
gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere
presentato la denuncia di inizio attivita', e' soggetto ad una
sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui
importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro
tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da
applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito
richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune
assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso
inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e
alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del
requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal
Comune, il requisito mancante non e' ripristinato o il soggetto
gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso
puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del
servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti
per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere
al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale
termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano
reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento
comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione
eventualmente concessi, nonche' dagli appalti e dai rapporti
convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia
competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e
l'introito dei relativi proventi compete al Comune.".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 21 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento
e dell'accreditamento
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se
necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla
cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve
le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione
vigente.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' dei
requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per
l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i
bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il
ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale
termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano
reintegrati, procede alla revoca.
3. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia
competente che provvede alla cancellazione dal registro.".