REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 13                                                               
Ambito di applicazione e finalita'                                              
1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico              
garantendo la funzionalita' idraulica, la salvaguardia ambientale e             
la finalita' conservativa del bene pubblico.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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