LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 13
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali
o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le
funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni
fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva
l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale
n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali,
la legge regionale puo' condizionare l'esercizio delle funzioni ad
una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle
funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma
associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte
della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per
l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede
istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle
gestioni associate.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali.