REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 13                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 -                      
Cofinanziamento regionale                                                       
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli                  
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici               
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata             
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle             
unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita'                    
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione            
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in            
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei           
fondi speciali.                                                                 
NOTA ALL'ART. 13                                                                
1) Il testo dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare            
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di              
cassa:                                                                          
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove            
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti            
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione            
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative                
spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla                      
legislazione in vigore;                                                         
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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