REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 13                                                               
Funzioni di erogazione e controllo                                              
1. La Regione puo' affidare ad istituti bancari e finanziari, previa            
convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11. A              
tali istituti puo' essere altresi' affidata la verifica della                   
completezza e correttezza della documentazione amministrativa                   
richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti             
salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale e la sua             
esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.                    
2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 deve            
essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il                
finanziamento dell'intervento.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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