LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 13
Funzioni di erogazione e controllo
1. La Regione puo' affidare ad istituti bancari e finanziari, previa
convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11. A
tali istituti puo' essere altresi' affidata la verifica della
completezza e correttezza della documentazione amministrativa
richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti
salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale e la sua
esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.
2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 deve
essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il
finanziamento dell'intervento.