REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO III                                                       
        MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                
          Art. 13                                                               
Poteri sostitutivi                                                              
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione                   
integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si                
applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge               
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo               
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.                  
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita').                     
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6               
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.              
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:                     
"Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della              
legge regionale n. 3 del 1999                                                   
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel             
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e            
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.                      
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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