REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

             TITOLO IV                                                          
          ATTIVITA' FUNEBRE                                                     
          Art. 13                                                               
Attivita' funebre                                                               
1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un            
servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti                
prestazioni:                                                                    
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative            
inerenti il decesso;                                                            
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in                  
occasione di un funerale;                                                       
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.                  
2. L'attivita' funebre  espletata da imprese pubbliche o private in             
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha             
sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta                  
l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione            
e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al                
possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi              
del comma 3.                                                                    
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le               
modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito           
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la                    
competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni                     
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel             
rispetto delle seguenti disposizioni:                                           
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del              
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della                 
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva               
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,             
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della                   
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva                
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della             
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il                    
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante             
il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e              
della sicurezza dei lavoratori;                                                 
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre                  
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)             
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di                  
autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno            
di un carro funebre; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea             
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove            
si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di sufficienti           
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni               
svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre,             
che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col               
legale rappresentante dell'impresa;                                             
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di                  
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza                  
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune           
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,                
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente                
l'attivita' funebre.                                                            
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre.            
L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente              
svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei           
locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.                    
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attivita'            
funebre. E' sospeso dalla possibilita' di ulteriore esercizio                   
dell'attivita' funebre dal Comune, con effetto immediato e per un               
periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva                     
l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle            
sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo            
7, chi, nello svolgimento dell'attivita' funebre o del trasporto                
funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse,               
doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a            
consentire il procacciamento di uno o piu' funerali o indicazioni per           
l'attribuzione di uno o piu' funerali. In relazione alla gravita' del           
fatto puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione                        
all'esercizio dell'attivita'.                                                   
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 concerne                    
Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,              
della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della                   
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva               
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,              
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva             
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE                   
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei                 
lavoratori durante il lavoro.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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