REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 13                                                               
Viabilita' di interesse regionale                                               
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di           
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 (Riforma del sistema regionale e locale), e' disposta la seguente             
ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato                   
capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e                  
costruzione opere stradali:                                                     
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di           
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'               
comunale (art. 167 bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3           
come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)"               
Esercizio 2004: + Euro 2.500.000,00.                                            
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del                 
sistema regionale e locale.                                                     
2) Il testo dell'art. 167 bis, comma 1, della legge regionale 21                
aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale,           
come modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 2001, n.             
12 concernente Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di           
ambiente, viabilita' e trasporti e modifiche alla L.R. 14 gennaio               
1989, n. 1 e' il seguente:                                                      
"Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali                                
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per               
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di            
proprieta' comunale.                                                            
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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