REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 12                                                               
Modifiche all'articolo 19                                                       
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per           
l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto            
all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di              
cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi                     
pubblici.".                                                                     
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento                                       
omissis                                                                         
2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce            
condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il                   
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di                       
funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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