LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 12
Modifiche all'articolo 19
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per
l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto
all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi
pubblici.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento
omissis
2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce
condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di
funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.".