REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
         CAPO I                                                                 
     Attribuzione di funzioni                                                   
          Art. 12                                                               
Attribuzioni in materia di stoccaggio                                           
di prodotti energetici                                                          
1. La valutazione degli aspetti territoriali ed ambientali di cui               
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica            
18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle               
procedure di concessione per l'installazione di impianti di                     
lavorazione o di deposito di oli minerali), e' attribuita alle                  
Province.                                                                       
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della              
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente Regolamento recante               
semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di           
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali e' il                     
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Procedura per il rilascio di concessione                              
omissis                                                                         
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento                
degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con                  
riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi            
in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge.            
In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni                   
inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative             
autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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