LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 12
Attuazione dei principi di differenziazione
ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo
criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro
dimensione associativa.
2. La legge regionale puo' prevedere specifici conferimenti ai Comuni
capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione
delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge
regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione
territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che
non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunita' montane, nonche'
dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che
espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo
della Costituzione, ove non si verifichino le condizioni di cui al
comma 3, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le
dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale,
individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le
funzioni amministrative.