REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO II                                                                
     Forme associative dei Comuni                                               
          Art. 12                                                               
Attuazione dei principi di differenziazione                                     
ed adeguatezza                                                                  
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo                 
criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro            
dimensione associativa.                                                         
2. La legge regionale puo' prevedere specifici conferimenti ai Comuni           
 capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione                  
superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione              
delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.            
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge              
regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione            
territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che           
non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunita' montane, nonche'             
dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che            
espressamente deliberino di accettare.                                          
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo              
della Costituzione, ove non si verifichino le condizioni di cui al              
comma 3, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,             
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le                     
dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale,             
individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le                 
funzioni amministrative.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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