REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 12                                                               
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50                          
1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme           
in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo               
delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) e'           
abrogato.                                                                       
2. L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 37                                                                        
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie                       
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie e' esercitato                
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge           
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza                    
pubblica).                                                                      
2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli            
atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge e'                   
interrotto qualora il direttore generale competente in materia di               
sanita' richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.                
3. Il termine per l'esercizio del controllo e' sospeso dall'1 al 20             
agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.                                          
4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni                
Azienda sanitaria, e' collocato nella sede dell'Azienda stessa, in              
luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico                
negli orari di apertura degli uffici.                                           
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie             
sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di            
cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti              
diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.                        
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi             
dell'articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del 1991 sono pubblicati           
in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle            
more del controllo regionale, ad essi non puo' essere data                      
esecuzione.                                                                     
7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti            
obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del             
direttore generale.                                                             
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel             
termine di trenta giorni, rimasta senza esito.".                                
3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994,            
come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000,           
e' abrogato.                                                                    
4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 e'                   
inserito il seguente articolo:                                                  
"Art. 43 bis                                                                    
Incompatibilita' dei componenti                                                 
del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie                                  
1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati,                 
decadono dall'ufficio:                                                          
a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore              
sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;                       
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od                 
affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano              
l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore                 
amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto             
di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;                                    
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;                                         
d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;                                          
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi           
titolo, svolge in modo continuativo un'attivita' retribuita presso              
istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti                 
convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria;                           
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti                     
all'attivita' dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito                  
liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente                    
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,              
oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso               
articolo.".                                                                     
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 50/94 concernente                
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e                    
controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende                 
ospedaliere e' il seguente:                                                     
"Art. 25 - Credito a lungo termine                                              
1. I mutui, ovvero le altre forme similari di indebitamento a                   
medio-lungo termine, devono essere previamente autorizzati dalla                
Regione. La durata del loro ammortamento non puo' essere superiore ai           
dieci anni.                                                                     
2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del           
mutuo da contrarre aggiunta a quella dei mutui gia' in corso                    
d'ammortamento non puo' superare il quindici per cento del totale               
delle entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza,             
ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte                 
corrente attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie            
correnti tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria o                      
caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di                  
esercizio di cui all'art. 13, relativo all'anno precedente a quello             
in cui il mutuo e' autorizzato.                                                 
2. Il mutuo sara' stipulato a trattativa privata con la banca o le              
banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso globale              
annuo posticipato, rispetto a quello massimo fissato dal Ministero              
del Tesoro per i mutui contratti dagli Enti locali.".                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 50/94 concernente                
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e                    
controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende                 
ospedaliere e' il seguente:                                                     
"Art. 37 - Il controllo regionale sugli atti                                    
1. Il controllo sugli atti e' esercitato dalla Giunta regionale ai              
sensi del comma 8 dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.             
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti            
obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del             
Direttore generale.                                                             
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel             
termine di trenta giorni, rimasta senza esito.".                                
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art.4, comma 10, della legge regionale 12 maggio               
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario            
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal            
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:                     
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende-USL                                         
omissis                                                                         
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attivita'           
e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio del                  
sanitari e del Comitato di dipartimento.".                                      
4) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11           
concernente Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il            
riordino del servizio sanitario regionale al sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e           
della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di                         
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende               
Unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" al sensi del               
DLgs 19 giugno 1999, n. 229 e' il seguente:                                     
"Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della L.R. 19/94                                 
1. Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 4, L.R. 12 maggo 1994, n. 19.            
2. Aggiunge i commi da 5 a 10 all'art. 4, L.R. 12 maggio 1994, n.               
19.".                                                                           
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'art. 43 della legge regionale 50/94 concernente                
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e                    
controllo delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende                 
ospedaliere e' il seguente:                                                     
"Art. 43 - Modalita' di svolgimento dei compiti del Collegio dei                
revisori                                                                        
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche                     
individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda,             
previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche                
effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.                 
2. Il Collegio dei revisori puo' chiedere notizie al Direttore                  
generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su                
determinate specifiche questioni.                                               
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori deve               
esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione della               
presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo                     
determinato dal regolamento di cui all'art. 21.                                 
4. Qualora, nell'ambito della propria attivita', il Collegio dei                
revisori venga a conoscenza di gravi irregolarita' nella gestione, e'           
tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla              
Regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.                             
5. Il Collegio dei revisori dispone di una sede idonea messa a                  
disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti             
assegnati dalla presente legge.                                                 
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e le relazioni di cui al comma            
3 dell'art. 41 sono depositate presso la Commissione consiliare                 
"Sicurezza sociale".".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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