LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme
in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo
delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) e'
abrogato.
2. L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 37
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie e' esercitato
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica).
2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli
atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge e'
interrotto qualora il direttore generale competente in materia di
sanita' richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
3. Il termine per l'esercizio del controllo e' sospeso dall'1 al 20
agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni
Azienda sanitaria, e' collocato nella sede dell'Azienda stessa, in
luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico
negli orari di apertura degli uffici.
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie
sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di
cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti
diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del 1991 sono pubblicati
in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle
more del controllo regionale, ad essi non puo' essere data
esecuzione.
7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti
obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del
direttore generale.
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel
termine di trenta giorni, rimasta senza esito.".
3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994,
come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000,
e' abrogato.
4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 43 bis
Incompatibilita' dei componenti
del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore
sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria;
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od
affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano
l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore
amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto
di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;
d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi
titolo, svolge in modo continuativo un'attivita' retribuita presso
istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti
convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti
all'attivita' dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,
oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 50/94 concernente
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e
controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e' il seguente:
"Art. 25 - Credito a lungo termine
1. I mutui, ovvero le altre forme similari di indebitamento a
medio-lungo termine, devono essere previamente autorizzati dalla
Regione. La durata del loro ammortamento non puo' essere superiore ai
dieci anni.
2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del
mutuo da contrarre aggiunta a quella dei mutui gia' in corso
d'ammortamento non puo' superare il quindici per cento del totale
delle entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza,
ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte
corrente attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie
correnti tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria o
caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di
esercizio di cui all'art. 13, relativo all'anno precedente a quello
in cui il mutuo e' autorizzato.
2. Il mutuo sara' stipulato a trattativa privata con la banca o le
banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso globale
annuo posticipato, rispetto a quello massimo fissato dal Ministero
del Tesoro per i mutui contratti dagli Enti locali.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 50/94 concernente
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e
controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e' il seguente:
"Art. 37 - Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti e' esercitato dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 8 dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti
obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del
Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel
termine di trenta giorni, rimasta senza esito.".
Comma 3
3) Il testo dell'art.4, comma 10, della legge regionale 12 maggio
1994, n. 19 concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende-USL
omissis
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attivita'
e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio del
sanitari e del Comitato di dipartimento.".
4) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11
concernente Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale al sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e
della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende
Unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" al sensi del
DLgs 19 giugno 1999, n. 229 e' il seguente:
"Art. 4 - Modifiche all'art. 4 della L.R. 19/94
1. Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 4, L.R. 12 maggo 1994, n. 19.
2. Aggiunge i commi da 5 a 10 all'art. 4, L.R. 12 maggio 1994, n.
19.".
Comma 4
5) Il testo dell'art. 43 della legge regionale 50/94 concernente
Norme in materia di programmazione contabilita', contratti e
controllo delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e' il seguente:
"Art. 43 - Modalita' di svolgimento dei compiti del Collegio dei
revisori
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda,
previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche
effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.
2. Il Collegio dei revisori puo' chiedere notizie al Direttore
generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su
determinate specifiche questioni.
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori deve
esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione della
presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo
determinato dal regolamento di cui all'art. 21.
4. Qualora, nell'ambito della propria attivita', il Collegio dei
revisori venga a conoscenza di gravi irregolarita' nella gestione, e'
tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla
Regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.
5. Il Collegio dei revisori dispone di una sede idonea messa a
disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti
assegnati dalla presente legge.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e le relazioni di cui al comma
3 dell'art. 41 sono depositate presso la Commissione consiliare
"Sicurezza sociale".".