REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 12                                                               
Lottizzazione abusiva                                                           
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando           
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od             
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli              
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle           
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;                 
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il              
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti            
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione               
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti           
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di               
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli                
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo              
edificatorio.                                                                   
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,               
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della             
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non                  
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri                   
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di             
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche                
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente              
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di             
edifici censiti nel Nuovo catasto edilizio urbano, purche' la                   
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore           
a 5.000 metri quadrati.                                                         
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato            
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il           
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della                   
relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di             
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei                      
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti               
urbanistici.                                                                    
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine             
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione                      
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta                  
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei            
terreni secondo le previsioni del Piano strutturale comunale (PSC) e            
del Piano operativo comunale (POC) vigenti o adottati, ovvero                   
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte del POC, di            
strumenti attuativi.                                                            
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati           
dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal               
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo              
medesimo e' stato depositato presso il Comune.                                  
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per              
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di               
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri               
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di                  
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato allo              
Sportello unico per l'edilizia del Comune ove e' sito l'immobile.               
7. Nel caso in cui lo Sportello unico per l'edilizia accerti                    
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in             
assenza di previsione urbanistica, con ordinanza da notificare ai               
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'articolo            
8, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta                
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di                  
disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve               
essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.                          
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del                   
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di           
diritto al patrimonio disponibile del Comune e lo Sportello unico per           
l'edilizia deve provvedere alla demolizione delle opere e al                    
ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia si applicano le           
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5,            
comma 2.                                                                        
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia                
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non            
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,           
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua                 
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del                    
provvedimento dello Sportello unico per l'edilizia.                             
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed            
ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del Catasto dopo il            
17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,           
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai                   
testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi            
di diritti reali di garanzia e di servitu'.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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