REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO III                                                       
        MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                
          Art. 12                                                               
Rispetto delle condizioni                                                       
della autorizzazione integrata ambientale                                       
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia              
con le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372           
del 1999.                                                                       
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo la               
Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo           
3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici           
programmati sia per l'attivita' ispettiva di competenza. Si avvale              
inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito             
del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui                   
all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale             
n. 44 del 1995.                                                                 
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 9 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata               
ambientale                                                                      
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto                       
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione                  
all'autorita' competente.                                                       
2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore              
trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, i dati              
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione             
integrata ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali            
dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai              
sensi dell'articolo 4, comma 6. L'Autorita' competente accerta, anche           
tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione                    
dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di                 
prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite             
di emissione.                                                                   
3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente           
e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati                    
dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle                        
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche           
sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di             
verificare che:                                                                 
a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni                         
dell'autorizzazione integrata ambientale;                                       
b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei           
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e             
tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in            
modo significativo sull'ambiente.                                               
4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita'                  
ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di                   
qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e             
raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei              
loro compiti, ai fini del presente decreto.                                     
5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita'            
competente, indicando le situazioni di non rispetto delle                       
prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).                                
6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle                   
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso               
dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del               
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel            
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,           
n. 39.                                                                          
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,                   
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:            
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere             
eliminate le irregolarita';                                                     
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata           
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo             
per la salute ovvero per l'ambiente;                                            
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla                  
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle                     
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni           
che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute                 
ovvero per l'ambiente.".                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art.3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44              
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali                                   
1. Gli Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie locali, per                    
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione             
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.                    
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione            
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione attivita' di                
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di             
apposite convenzioni ed accordi di programma.                                   
3. Abrogato.                                                                    
4. Per la definizione delle attivita' tecniche a supporto delle                 
funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli              
Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'              
sanitarie locali, nonche' per la individuazione dei livelli                     
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni             
erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito            
accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati.           
A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,                
convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province,            
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dell'ARPA e i tre Sindaci               
componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 per la                
valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo.                     
Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della                
Consulta provinciale per la sanita' di cui all'art. 14 della L.R. 12            
maggio 1994, n. 19.                                                             
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie             
locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni           
aggiuntive ed altre attivita', fra quelle individuate dall'art. 5,              
inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per              
ambiti territoriali, funzionali e temporali.                                    
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali, nelle materie di rispettiva competenza, propongono,           
secondo le modalita' definite al successivo art. 17, alle                       
Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si            
rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.".                  
3) Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 19           
aprile 1995, n. 44 concernente Riorganizzazione dei controlli                   
ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e            
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                           
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti                                         
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di             
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con                    
modificazioni in Legge 21/1/1994, n. 61, ed in particolare provvede             
a:                                                                              
(omissis)                                                                       
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo             
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie                  
locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi            
i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi                
formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle                  
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale             
ambientale.                                                                     
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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