REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO III                                                       
        NORME DI POLIZIA MORTUARIA                                              
          Art. 12                                                               
Esumazioni ed estumulazioni                                                     
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in                
qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la            
presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni                  
straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo            
dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche                       
relativamente alle persone decedute per malattie infettive e                    
diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale            
addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessita'           
di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unita'                
sanitaria locale.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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