LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in
qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la
presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni
straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo
dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche
relativamente alle persone decedute per malattie infettive e
diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale
addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessita'
di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unita'
sanitaria locale.