LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 12
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione
di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2004: + Euro
2.500.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo di Euro 68.317,19 a valere sul Capitolo
43260 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore
della riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale.
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c), della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
(omissis)
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
(omissis)
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso
livello di emissione;
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a),
della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli
importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
(omissis)
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli Enti locali e le loro agenzie;
(omissis)".