REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 12                                                               
Investimenti nel settore dei trasporti                                          
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2               
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico                 
regionale e locale), e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione           
di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.           
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della           
qualita' della mobilita' urbana:                                                
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in                  
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,              
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),              
legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2004: + Euro                  
2.500.000,00.                                                                   
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali            
sono revocate per l'importo di Euro 68.317,19 a valere sul Capitolo             
43260 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore              
della riorganizzazione e della qualita' della mobilita' urbana.                 
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1)  La legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concerne Disciplina                
generale del trasporto pubblico regionale e locale.                             
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lett.c), della legge regionale 2             
ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina generale del trasporto               
pubblico regionale e locale e' il seguente:                                     
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari                                
(omissis)                                                                       
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri                  
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto              
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e                           
dell'intermodalita' mediante:                                                   
(omissis)                                                                       
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi                   
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso             
livello di emissione;                                                           
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a),            
della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina              
generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti            
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli            
importi ritenuti finanziabili, attraverso:                                      
a) contributi in conto capitale;                                                
(omissis)                                                                       
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
a) gli Enti locali e le loro agenzie;                                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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