REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO III                                                         
        FINANZIAMENTI REGIONALI                                                 
          PER LA MONTAGNA                                                       
CAPO I                                                                          
Partecipazione della Regione                                                    
alla programmazione negoziata per la montagna                                   
            CAPO II                                                             
       Trasferimenti regionali alle Comunita' montane                           
       per lo sviluppo della montagna                                           
          Art. 11                                                               
Fondi per la montagna                                                           
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo                 
sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunita' montane, attraverso            
i seguenti fondi:                                                               
a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione                     
dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove             
disposizioni per le zone montane), il fondo e' costituito dalle                 
risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione,            
destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo            
sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4              
della legge n. 97 del 1994, e dalle aggiuntive risorse regionali di             
cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;                      
b) fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto                         
idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della           
legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle               
Comunita' montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di            
piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale, secondo i                
criteri di cui all'articolo 23;                                                 
c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle           
risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite           
alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la realizzazione             
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a              
norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30           
giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali            
agli enti locali).                                                              
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo              
Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del              
1994, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del            
comma 1, secondo le seguenti quote:                                             
a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per             
la montagna, di cui al comma 1, lettera a);                                     
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le              
piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui al                
comma 1, lettera b).                                                            
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere                   
rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria                   
regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre           
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,                
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).             
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97            
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna                                       
omissis                                                                         
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto             
ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore           
degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le                
Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali            
per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei                 
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di            
cui all'articolo 1.                                                             
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97             
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 1 - Finalita' della legge                                                 
omissis                                                                         
4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e               
coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la             
tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle                    
potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni                  
riguardano i profili:                                                           
a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle               
risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore                        
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle            
popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del            
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;                                
b) economico, per lo sviluppo delle attivita' economiche presenti sui           
territori montani da considerare aree depresse;                                 
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la               
collettivita';                                                                  
d) culturale e delle tradizioni locali.                                         
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97            
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 7 - Tutela ambientale                                                     
omissis                                                                         
3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di             
montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le           
comunita' montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo            
per piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale concernenti           
proprieta' agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo            
anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non               
principale".                                                                    
4) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo           
30 giugno 1997, n. 244 concernente Riordino del sistema dei                     
trasferimenti erariali agli enti locali e' il seguente:                         
"Art. 6 - Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per           
gli investimenti                                                                
omissis                                                                         
2. Alle Province, ai Comuni ed alle comunita' montane spettano                  
contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli                       
investimenti con le seguenti modalita':                                         
omissis                                                                         
c) per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle Regioni, per           
il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base           
della popolazione residente e per la meta' sulla base della                     
superficie dei territori classificati montani secondo i dati                    
risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale                           
dell'U.N.C.E.M.".                                                               
5) Il testo dell'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97                      
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna                                       
1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della                        
programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.                    
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e            
di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato            
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione                 
economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate                
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al                  
suddetto capitolo.                                                              
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto             
ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore           
degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le                
Province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali            
per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei                 
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di            
cui all'articolo 1.                                                             
4. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con propria legge i           
criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.                   
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province             
autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato                          
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la            
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro              
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il                  
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.                        
6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della                  
salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle                    
attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del             
territorio montano, della popolazione residente, anche con                      
riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di              
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e           
dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali".                            
Comma 3                                                                         
6) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per                      
finalita':                                                                      
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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