REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

            CAPO III                                                            
       Infrastrutture                                                           
          Art. 11                                                               
Sviluppo del "territorio digitale"                                              
1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio                    
digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate,             
per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici                  
operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete             
regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche              
amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse                       
all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative               
degli Enti del territorio.                                                      
2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la               
Regione interviene, con le modalita' di cui all'articolo 10, anche              
direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone                   
geografiche o per particolari categorie di utenti.                              
3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche                        
amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e                    
promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca             
il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a                 
collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan              
area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali             
asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i           
potenziali utilizzatori.                                                        
4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul                   
territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta            
di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura                  
televisiva e della telefonia mobile; puo' intervenire con incentivi             
perche' gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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