REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 11                                                               
Modifiche all'articolo 17                                                       
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 1/2000 e'              
sostituita dalla seguente:                                                      
"c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi                    
nazionali di settore, secondo il profilo professionale di                       
riferimento;".                                                                  
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge regionale            
10 gennaio 2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi                   
educativi per la prima infanzia e' il seguente:                                 
"Art. 17 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento                      
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo             
16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti                
requisiti:                                                                      
omissis                                                                         
c) applicare al personale dipendente il contratto collettivo                    
nazionale di settore, secondo il profilo professionale di                       
riferimento;                                                                    
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina