REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
         CAPO I                                                                 
     Attribuzione di funzioni                                                   
          Art. 11                                                               
Funzioni amministrative in materia di bonifica                                  
e ripristino ambientale dei siti inquinati                                      
1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita           
la competente Commissione consiliare, predispone il programma                   
regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla            
base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista           
dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,            
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE            
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di             
imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione             
si avvale di ARPA coordinandone l'attivita'. La Regione e' altresi'             
competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale,             
di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad                    
esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini                       
dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.                       
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite               
alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino                   
ambientale dei siti inquinati previste all'articolo 17 del decreto              
legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la gestione dei                        
finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse                    
nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di            
bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel                  
territorio di pi province, il progetto e gli interventi sono                    
approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio e'                   
maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra            
Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la           
competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di           
interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza            
dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.                          
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla           
Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'articolo 17, comma             
4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma             
9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471               
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in             
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,           
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.           
22, e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta                  
esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di                     
ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti               
inquinati, sono prestate a favore della Provincia.                              
4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, e' istituita           
dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione            
degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti           
dai Comuni e dalle Province.                                                    
5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita           
la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo              
agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e                
ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno                
presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del               
Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.                                         
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.            
22 concernente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,              
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui             
rifiuti di imballaggio" e' il seguente:                                         
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati                  
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale           
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri              
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',               
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le                
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:                  
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle             
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla                  
specifica destinazione d'uso dei siti;                                          
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei                  
campioni;                                                                       
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il              
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione              
dei progetti di bonifica;                                                       
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che           
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti             
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i                 
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.                     
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16             
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio           
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,                    
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli               
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR 17/5/1988, n.           
175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,             
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti            
delle tecnologie di rilevazione pi avanzate, la mappatura nazionale             
dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.              
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei           
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo              
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a             
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di             
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli                
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:              
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia           
ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di             
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento              
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;               
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla                
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla                    
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli                     
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la                  
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere             
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;                       
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento            
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere           
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle              
aree inquinate.                                                                 
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie            
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di                  
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno                        
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile                            
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla               
Provincia ed alla Regione.                                                      
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli            
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione            
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.                      
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del              
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di                      
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere              
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio              
degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se                   
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area               
compresa nel territorio di pi comuni il progetto e gli interventi               
sono approvati ed autorizzati dalla Regione.                                    
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di            
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate               
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al           
progetto di bonifica.                                                           
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici           
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di                    
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con                     
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi                    
sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere               
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti             
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con                   
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni           
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto              
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero                     
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali                   
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti                
urbanistici e dei piani territoriali.                                           
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere             
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di                   
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50            
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti                    
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria            
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si            
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.                              
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante                      
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza            
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti             
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla               
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per            
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature              
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.                             
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al            
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione                    
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.                           
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano                       
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di           
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune                      
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,            
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le            
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi           
fondi nell'a'mbito delle proprie disponibilita' di bilancio.                    
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino           
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di                   
sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai              
commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di              
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,           
comma 2, della Legge 28/2/1985, n. 47.                                          
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il             
ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la                       
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi           
2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree             
medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo                
comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche             
in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le               
predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale                   
mobiliare.                                                                      
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,             
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al               
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,                   
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di                   
impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente            
peggioramento della situazione ambientale.                                      
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti            
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo                 
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:                               
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli             
inquinanti presenti;                                                            
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;                             
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione                
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;                       
d) la stima degli oneri finanziari.                                             
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area               
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di                         
contaminazione pi restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie           
spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito             
progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.            
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia            
ai sensi del comma 8.                                                           
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di               
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente                   
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli                 
interessati.                                                                    
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di                  
ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono                    
effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e                
dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli             
inquinamenti.                                                                   
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse                  
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai           
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto           
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri                          
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',               
d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione             
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli                   
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove            
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale           
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di           
bonifica.                                                                       
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i           
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla                     
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di             
concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e                  
forestali.                                                                      
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro                  
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il             
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un             
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese                      
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese             
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e                   
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di               
bonifica previsti dalla vigente legislazione.                                   
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,               
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti           
contaminati da bonificare.".                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.            
22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,               
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui             
rifiuti di imballaggio e' citato alla nota 1 del presente articolo.             
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio           
1997, n. 22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui               
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli                     
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e' citato alla nota 1 al                
presente articolo.                                                              
4) Il testo dell'art.10, comma 9, del decreto del Ministro                      
dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n.471 concernente Regolamento recante            
criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica           
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo           
17 del DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e                       
integrazioni e' il seguente:                                                    
"Art.10 - Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi           
di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza                      
permanente                                                                      
omissis                                                                         
9. Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono            
autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto              
stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate            
le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata             
l'entita' delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20%             
del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore           
della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli               
interventi medesimi. Il provvedimento e' comunque comunicato alla               
Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.                               
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 25               
ottobre 1999, n. 471 concernente Regolamento recante criteri,                   
procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il               
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17             
del DLgs 5/2/1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 9 - Interventi ad iniziativa degli interessati                            
1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei             
casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria                    
iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza                
d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi                   
dell'articolo 17, comma 13-bis del DLgs 5/2/1997, n. 22, e del                  
presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla Regione, alla                 
Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonche'           
gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari            
per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in             
fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da                
idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le                   
caratteristiche dei suddetti interventi.                                        
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al            
comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di pi           
comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in            
sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni ed                   
interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di              
monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento             
ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli                  
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente           
circostante.                                                                    
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai              
sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore            
del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verra'             
definita dalla regione territorialmente competente in base alla                 
pericolosita' del sito determinata con i criteri di cui all'articolo            
14, comma 3, nell'a'mbito del Piano regionale o di suoi eventuali               
stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di procedere           
agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del                   
suddetto termine.                                                               
4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale              
bonifica di una pluralita' di siti che interessano il territorio di             
pi regioni o vi siano pi soggetti interessati alla bonifica di un               
medesimo sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalita' di                 
intervento possono essere definiti, rispettivamente, con apposito               
accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di                 
entrata in vigore del presente decreto, con tutte le regioni                    
interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con i                   
Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e                        
dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate.                          
5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale              
bonifica di una pluralita' di siti che interessano tutto il                     
territorio nazionale, i tempi e le modalita' di intervento possono              
essere definiti con apposito accordo di programma stipulato, entro              
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con           
il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita' e            
dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la                
Conferenza Stato Regioni.                                                       
6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni             
di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento               
determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data                  
successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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