REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO I                                                                 
     Poteri normativi e governo locale                                          
          Art. 11                                                               
Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione                                  
delle conferenze di ambito provinciale                                          
1. Le funzioni di piu' conferenze o organismi collegiali comunque               
denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti               
locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base             
di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto                  
pubblico locale, della sanita', dei servizi sociali, della gestione             
dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad             
altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo                     
collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la           
Regione e gli Enti locali rappresentati.                                        
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la                        
composizione, le modalita' di esercizio delle competenze, le                    
modalita' di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed                 
individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale                     
unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati              
provvedono, altresi', a disciplinare gli aspetti patrimoniali e                 
finanziari.                                                                     
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della             
conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali             
le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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