LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 11
Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione
delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di piu' conferenze o organismi collegiali comunque
denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti
locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base
di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto
pubblico locale, della sanita', dei servizi sociali, della gestione
dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad
altra conferenza, o unificate in capo ad un unico organismo
collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la
Regione e gli Enti locali rappresentati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la
composizione, le modalita' di esercizio delle competenze, le
modalita' di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed
individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale
unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati
provvedono, altresi', a disciplinare gli aspetti patrimoniali e
finanziari.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della
conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali
le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.