REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

          Art. 11                                                               
Disposizioni speciali - Eccedenze                                               
1. E' approvato il maggior impegno di Euro 45.091,78 rispetto allo              
stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91070 "Erogazione           
delle ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o                   
previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente",            
afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato               
maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del               
Capitolo di entrata 07010 "Ritenute diverse di natura non erariale,             
mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al                    
personale dipendente", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo             
la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le            
necessarie variazioni di bilancio.                                              
2. E' approvato il maggior impegno di Euro 48.598.450,66 rispetto               
allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 "Spese           
di competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500              
che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo            
stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 "Entrate di            
competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 6.20.14000                    
realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente             
di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.                             
3. E' approvato il maggior impegno di Euro 8,37 rispetto allo                   
stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito             
delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello            
Stato - Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500             
che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo            
stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07174                        
"Restituzione di somme depositate in conto corrente infruttifero                
presso la Tesoreria dello Stato F.S.N.", afferente all'UPB 6.20.14000           
realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente             
di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.                             
4. E' approvato il maggior pagamento di Euro 3.106,24 rispetto allo             
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 39675 "Spese per                 
indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino.           
Bacini regionali. (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183)            
- mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.2.3.14600. Tale pagamento e'            
comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive                 
indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella                          
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del              
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed e'           
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non                
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.                    
5. E' approvato il maggior pagamento di Euro 9.789,47 rispetto allo             
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 58006 "Spese per la              
partecipazione al progetto di ricerca finalizzata 'strumenti                    
organizzativi e tecnologici per la trasparenza ed il controllo delle            
liste d'attesa dei ricoveri' (artt. 12 e 12bis, DLgs 502/92 e                   
successive modificazioni)", afferente all'UPB 1.5.1.2.18388. Tale               
pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni                
complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella              
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del              
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), e'              
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non                
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.                    
6. E' approvato il maggior pagamento di Euro 8,37 rispetto allo                 
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito delle            
somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato            
- Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500. Tale             
pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni                
complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella              
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del              
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), e'              
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non                
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.                    
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il D.P.C.M. 23 marzo 1990 concerne Atto di indirizzo e                       
coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli                 
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18           
maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e             
funzionale della difesa del suolo.                                              
2) La legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne Norme per il riassetto              
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.                              
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.           
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Fondo sanitario nazionale                                            
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale           
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello           
Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge                  
finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente,                   
dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia                    
attribuiti direttamente alle regioni.                                           
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di           
cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio            
del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di           
rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello            
stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il            
finanziamento di:                                                               
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto           
superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto            
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le                   
tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di                  
diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia                     
riconosciuto a norma delle leggi vigenti;  4) istituti                          
zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene           
e sanita' pubblica veterinaria;                                                 
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario                 
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo                 
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti             
gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche                
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e             
biotecnologie sanitarie e le attivita' del Registro nazionale                   
italiano dei donatori di midollo osseo;                                         
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,           
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a             
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa              
autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro              
degli affari esteri.                                                            
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e'            
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge           
468/78, e successive modificazioni.                                             
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai            
sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio            
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le              
previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo,              
dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la                    
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le              
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare            
alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di                      
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di                   
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati             
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:                     
a) popolazione residente;                                                       
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare,             
in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo           
caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende                      
ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;                       
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,            
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.                       
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di             
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni                  
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e             
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla             
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.                
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi',            
nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto,              
quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi            
e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i                  
cittadini rapportati agli standard di riferimento.                              
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,                    
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede                
regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, Legge 281/70, come                
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del            
tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate                      
esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a             
statuto speciale e le province autonome le rispettive quote                     
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".                              
4) Il testo dell'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre                
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.              
421 e' il seguente:                                                             
"Art. 12 bis - Ricerca sanitaria                                                
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e                    
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di               
salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal           
Piano sanitario nazionale.                                                      
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle                 
esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli                 
obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al             
DLgs 204/98, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del             
Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione                   
contribuisce la comunita' scientifica nazionale.                                
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione nazionale per             
la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs                  
266/93, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone                     
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica           
nazionale, di cui al DLgs 204/98, e nei programmi di ricerca                    
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro              
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti             
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di                  
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano               
sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla              
quota di cui all'articolo 12, comma 2.                                          
4. Il programma di ricerca sanitaria:                                           
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello                
stato di salute della popolazione;                                              
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento,                  
gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche              
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del              
loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli                    
utilizzatori dei servizi;                                                       
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia,                       
dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e              
degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni           
avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli            
interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di                
efficacia;                                                                      
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la              
integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con             
particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata               
integrazione sanitaria;                                                         
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la              
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi                
sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli              
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;                   
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi                   
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi             
percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della                   
attivita' degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il                   
monitoraggio dei risultati conseguiti.                                          
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di             
ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'               
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca             
di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma              
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca                     
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del           
Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica                      
finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita' di concerto con           
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e                      
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.                      
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle             
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore            
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i                
servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a                 
carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti                 
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono           
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni,           
le Universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri               
enti di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e                 
private.                                                                        
7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanita', anche             
su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al                  
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e            
agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e                 
sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'            
di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle                 
ricerche.                                                                       
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di                 
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della              
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la           
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs 266/93,              
degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale            
e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento                    
qualitativo.                                                                    
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni            
e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano                      
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti                
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale             
15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997,             
n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla              
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle                  
indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e                 
istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti            
territoriali.                                                                   
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico            
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il                 
Comitato:                                                                       
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria             
ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di             
altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo                
etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;                            
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le                 
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e                      
sanitaria;                                                                      
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni                
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a            
medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del                   
Ministro della sanita';                                                         
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica                
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della                  
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che             
gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.                                
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del                    
programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono             
assumere la responsabilita' della realizzazione di singoli progetti             
finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei                
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario                        
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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