LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003
Art. 11
Disposizioni speciali - Eccedenze
1. E' approvato il maggior impegno di Euro 45.091,78 rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91070 "Erogazione
delle ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o
previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente",
afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato
maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del
Capitolo di entrata 07010 "Ritenute diverse di natura non erariale,
mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al
personale dipendente", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo
la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le
necessarie variazioni di bilancio.
2. E' approvato il maggior impegno di Euro 48.598.450,66 rispetto
allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 "Spese
di competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500
che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 "Entrate di
competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 6.20.14000
realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente
di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
3. E' approvato il maggior impegno di Euro 8,37 rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito
delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello
Stato - Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500
che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07174
"Restituzione di somme depositate in conto corrente infruttifero
presso la Tesoreria dello Stato F.S.N.", afferente all'UPB 6.20.14000
realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente
di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
4. E' approvato il maggior pagamento di Euro 3.106,24 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 39675 "Spese per
indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino.
Bacini regionali. (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183)
- mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.2.3.14600. Tale pagamento e'
comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive
indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed e'
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
5. E' approvato il maggior pagamento di Euro 9.789,47 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 58006 "Spese per la
partecipazione al progetto di ricerca finalizzata 'strumenti
organizzativi e tecnologici per la trasparenza ed il controllo delle
liste d'attesa dei ricoveri' (artt. 12 e 12bis, DLgs 502/92 e
successive modificazioni)", afferente all'UPB 1.5.1.2.18388. Tale
pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni
complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), e'
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
6. E' approvato il maggior pagamento di Euro 8,37 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 91316 "Deposito delle
somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato
- Fondo Sanitario Nazionale", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500. Tale
pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni
complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella
disponibilita', a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del
bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), e'
stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non
consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 4
1) Il D.P.C.M. 23 marzo 1990 concerne Atto di indirizzo e
coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli
schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo.
2) La legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Comma 5
3) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il
seguente:
"Art. 12 - Fondo sanitario nazionale
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello
Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente,
dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia
attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di
cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio
del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il
finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto
superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le
tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di
diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia
riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti
zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene
e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti
gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e
biotecnologie sanitarie e le attivita' del Registro nazionale
italiano dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro
degli affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e'
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge
468/78, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai
sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le
previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo,
dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare
alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare,
in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo
caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi',
nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto,
quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi
e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i
cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede
regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, Legge 281/70, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del
tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate
esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a
statuto speciale e le province autonome le rispettive quote
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".
4) Il testo dell'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421 e' il seguente:
"Art. 12 bis - Ricerca sanitaria
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal
Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle
esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli
obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
DLgs 204/98, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del
Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione
contribuisce la comunita' scientifica nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione nazionale per
la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs
266/93, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica
nazionale, di cui al DLgs 204/98, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello
stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del
loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia,
dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e
degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni
avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di
efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con
particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della
attivita' degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il
monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca
di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica
finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni,
le Universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri
enti di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e
private.
7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanita', anche
su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e
agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e
sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'
di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle
ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del DLgs 266/93,
degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale
e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale
15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997,
n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle
indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e
istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il
Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria
ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di
altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo
etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e
sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a
medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del
Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che
gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del
programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono
assumere la responsabilita' della realizzazione di singoli progetti
finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.".