REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 11                                                               
Tutela dei suoli di proprieta' degli enti pubblici                              
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti                 
diversi da quelli di cui all'articolo 3, di interventi in assenza di            
titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformita' dal                 
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della              
Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici, lo                
Sportello unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile,                 
ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e                   
ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro           
novanta giorni, dandone comunicazione all'ente proprietario del                 
suolo.                                                                          
2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese del                  
responsabile dell'abuso nel caso in cui lo stesso non abbia                     
provveduto al ripristino entro il termine indicato al comma 1.                  
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti                 
pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici,                   
previsto dalla normativa vigente.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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