LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 11
Tutela dei suoli di proprieta' degli enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3, di interventi in assenza di
titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della
Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici, lo
Sportello unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile,
ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e
ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro
novanta giorni, dandone comunicazione all'ente proprietario del
suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese del
responsabile dell'abuso nel caso in cui lo stesso non abbia
provveduto al ripristino entro il termine indicato al comma 1.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti
pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.