REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 11                                                               
Rinnovo e riesame                                                               
della autorizzazione integrata ambientale                                       
e modifica degli impianti                                                       
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rinnovata ogni cinque               
anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione                  
statale vigente, con le modalita' di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del           
decreto legislativo n. 372 del 1999.                                            
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e' effettuato            
nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del             
decreto legislativo n. 372 del 1999.                                            
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica           
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del              
1999.                                                                           
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
1) Il testo dell'art. 7, commi 2 e 3 del decreto legislativo 4 agosto           
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa           
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Rinnovo e riesame                                                     
(omissis)                                                                       
2. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su                 
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,                
comunque quando:                                                                
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere                    
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati                  
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori             
limite;                                                                         
b) le migliori tecniche disponibili hanno subi'to modifiche                     
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni              
senza imporre costi eccessivi;                                                  
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede             
l'impiego di altre tecniche;                                                    
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo                    
esigono.                                                                        
3. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'             
competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi                  
fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, se un piano di                       
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti                  
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina              
una riduzione dell'inquinamento.".                                              
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 8 - Modifica degli impianti da parte dei gestori                          
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche                    
progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1,               
numero 10. L'Autorita' competente, in caso di esclusione dalla                  
procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga                   
necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le                 
relative condizioni.                                                            
2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il            
disposto dell'articolo 7, comma 3.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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