LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 11
Cremazione
1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dal soggetto
competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalita'
stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di
manifestazione della volonta' espressa dal defunto o dai suoi
familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata
dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi
sia volonta' espressa del defunto. La dispersione delle ceneri puo'
avvenire unicamente in aree a cio' destinate all'interno dei cimiteri
o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve
avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non puo'
comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione
delle ceneri in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione
in mare, nei laghi e nei fiumi consentita nei tratti liberi da
manufatti. La dispersione delle ceneri eseguita dal coniuge o da
altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal
rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli
iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal
personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che
esercitano l'attivita' funebre di cui all'articolo 13.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle
ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna,
ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa
vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore
testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali
possono disporne, nel rispetto della volonta' del defunto, la
tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene
sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di
affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le
generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e
quelle del defunto medesimo.
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un
apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato in
vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito
regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le
caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in
modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni
altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei
regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di
affidamento.
5. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno
dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.
In caso di irreperibilita' dei familiari il Comune autorizza la
cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo
pretorio di uno specifico avviso.
6. Le ceneri gia' custodite al momento dell'entrata in vigore della
presente legge possono essere disperse o affidate secondo le
modalita' previste dai commi 2, 3 e 4.