REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO III                                                       
        NORME DI POLIZIA MORTUARIA                                              
          Art. 11                                                               
Cremazione                                                                      
1. L'autorizzazione alla cremazione  rilasciata dal soggetto                    
competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalita'           
stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di                     
manifestazione della volonta' espressa dal defunto o dai suoi                   
familiari.                                                                      
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata              
dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi             
sia volonta' espressa del defunto. La dispersione delle ceneri puo'             
avvenire unicamente in aree a cio' destinate all'interno dei cimiteri           
o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve              
avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non puo'                
comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione           
delle ceneri  in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione           
in mare, nei laghi e nei fiumi  consentita nei tratti liberi da                 
manufatti. La dispersione delle ceneri  eseguita dal coniuge o da               
altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal              
rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i              
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli                
iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal                  
personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che              
esercitano l'attivita' funebre di cui all'articolo 13.                          
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle                  
ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna,                
ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa                   
vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore                       
testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta           
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei               
cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali              
possono disporne, nel rispetto della volonta' del defunto, la                   
tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene             
sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso                       
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di                   
affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le               
generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e             
quelle del defunto medesimo.                                                    
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un            
apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato in            
vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito                   
regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le                
caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in             
modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni             
altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei              
regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di              
affidamento.                                                                    
5. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno           
dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.           
In caso di irreperibilita' dei familiari il Comune autorizza la                 
cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo                  
pretorio di uno specifico avviso.                                               
6. Le ceneri gia' custodite al momento dell'entrata in vigore della             
presente legge possono essere disperse o affidate secondo le                    
modalita' previste dai commi 2, 3 e 4.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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