LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 11
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI), e' disposta a favore dell'ARNI,
un'ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995,
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2004: + Euro 250.000,00.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 concernente Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (A.R.N.I.) e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
a) (omissis);
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
(omissis)".