REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 11                                                               
Obblighi e sanzioni amministrative                                              
1. Chiunque esercita le attivita' disciplinate dalla presente legge             
senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, e'                 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a             
9.000,00 Euro.                                                                  
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti             
da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo 2, e' punito con la             
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.              
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di                    
autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, e' punita con la                 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.                
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma            
1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) e'            
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a               
1.500,00 Euro.                                                                  
5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1,                  
lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale             
entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), e'               
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a               
600,00 Euro.                                                                    
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma            
1, lettera i), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da           
500,00 Euro a 3.000,00 Euro.                                                    
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di           
cui all'articolo 5, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa           
pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.                                        
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia           
di commercializzazione diretta del produttore e' punito con la                  
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.              
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura           
fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f)           
ed l), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00            
Euro a 3.000,00 Euro.                                                           
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di            
cui all'articolo 8, comma 1, lett. g) e h), ha l'obbligo di                     
provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla                   
notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata                      
ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa            
pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza              
dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico del            
trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione e'                     
raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi                    
dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze                         
dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e               
agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della           
realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.                        
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini             
fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi                       
dell'articolo 8, comma 1, lettera i), e' punito con la sanzione                 
amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi            
di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo            
a carico del trasgressore le relative spese.                                    
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite              
dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria e' punito con la                 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.              
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle                 
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla                
legge n. 689 del 1981 ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente            
competente all'irrogazione delle sanzioni e' la Regione. I proventi             
derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della               
Regione Emilia-Romagna.                                                         
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 13                                                                        
1) La Legge 24 novembre 1981, n. 689 concerne Modifiche al sistema              
penale.                                                                         
2) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e' citata alla nota 1) all'articolo            
8.                                                                              

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