REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO III                                                         
        FINANZIAMENTI REGIONALI                                                 
          PER LA MONTAGNA                                                       
CAPO I                                                                          
Partecipazione della Regione                                                    
alla programmazione negoziata per la montagna                                   
          Art. 10                                                               
Nucleo tecnico regionale                                                        
1. L'integrazione delle attivita' dei settori regionali competenti              
all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e'                
assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie              
alle seguenti funzioni:                                                         
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo                   
nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori              
regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;                           
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai              
relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese                   
istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli                   
accordi-quadro di cui all'articolo 6;                                           
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma                    
attuativo annuale, di cui all'articolo 9.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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