REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
         CAPO I                                                                 
     Attribuzione di funzioni                                                   
          Art. 10                                                               
Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi                          
per iniziative scientifiche e abrogazione                                       
dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996                            
1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi             
dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in             
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e           
conservati).                                                                    
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed             
alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di             
validita', comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate,           
le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.               
3. E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n.            
6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi             
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge             
23 agosto 1993, n. 352).                                                        
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352                      
concernente Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione           
dei funghi epigei freschi e conservati e' il seguente:                          
"Art. 8                                                                         
1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di             
particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della           
giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo' rilasciare               
autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di                    
interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validita' per un               
periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.".                          
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6              
concernente Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei           
funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della            
legge 23 agosto 1993, n. 352 e' il seguente:                                    
"Art. 12 - Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative                
scientifiche                                                                    
1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate                        
autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per           
comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre,              
seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.                  
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza                
dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validita'                  
dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine                  
oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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