LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 10
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra
i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti
di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa
concertazione con i Comuni, le Comunita' montane, le Unioni di Comuni
e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito
territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalita' di svolgimento
della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica
disciplina, la concertazione di cui al comma 1 e' esercitata tramite
una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente
della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di
preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle
Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti
locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalita' per
l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la
concertazione ai sensi del comma 1.