REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 10                                                               
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico                             
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte                    
integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta                    
qualificazione relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca           
e di formazione, partecipando altres al sistema della ricerca                   
nazionale ed internazionale.                                                    
2. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale nell'ambito            
degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati             
in analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto            
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto                
previsto dal presente articolo.                                                 
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono            
nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del                
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per                 
quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica               
quanto previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies del decreto                   
legislativo n. 502 del 1992. Il Collegio sindacale e' composto da               
cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con             
funzioni di presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale           
sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di                
designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. Il                 
presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto             
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli            
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma                    
dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3), e'                
nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato.                   
L'Universita' partecipa al Consiglio di indirizzo e verifica degli              
IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del                 
protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente            
legge. E' previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato               
d'intesa con la Regione.                                                        
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca            
corrente e finalizzata, nonche' il collegamento con gli analoghi                
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto               
coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.                  
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:            
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali                          
1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i              
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi             
anche delle aziende di cui all'articolo 4.                                      
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le            
unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita'            
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro                         
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto                   
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri               
previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le               
strutture operative dotate di autonomia gestionale o                            
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.                    
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria                
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono             
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio             
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.             
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura             
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito               
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati            
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto             
aziendale di cui al comma 1-bis.                                                
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il                   
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di            
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e                
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il                
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie                  
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le            
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il                    
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione            
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione            
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.                           
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario               
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al           
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione                
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni                   
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di            
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione           
generale.                                                                       
2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di                
assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.               
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o           
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con               
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al             
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria                
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione               
delle necessarie disponibilita' finanziarie.                                    
4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore generale ed            
il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal               
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei           
sanitari nonche' dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso                 
previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con              
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.                      
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della           
propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento                
delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:                           
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unita'                  
sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale                
coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a                 
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed           
alla densita' e distribuzione della popolazione, la regione prevede             
ambiti territoriali di estensione diversa;                                      
b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti;                  
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti           
capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita'                         
socio-sanitarie locali;                                                         
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga conto               
della natura aziendale delle stesse nonche' del bacino d'utenza da              
servire e delle prestazioni da erogare;                                         
e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie                 
locali;                                                                         
f) il divieto alle unita' sanitarie locali ed alle aziende                      
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di                 
indebitamento, fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del                    
tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo           
delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle               
partite di giro; 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre             
forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il                  
finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione                  
regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per            
capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate              
proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad                
esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente           
attribuita alla regione;                                                        
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli               
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende               
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del              
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al           
DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed                      
integrazioni.                                                                   
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita'            
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore            
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione                 
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, DLgs            
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni,            
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei                     
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle             
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon             
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei             
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle                
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai             
requisiti di cui all'articolo 1 del DL 27 agosto 1994, n. 512,                  
convertito dalla Legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di             
valutazioni comparative. Il direttore generale e' nominato, previo              
specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della                   
Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito              
elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' di cui             
al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata            
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza                 
dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di                    
istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre il 30             
aprile 1994. (Abrogato). L'autonomia di cui al comma 1 diviene                  
effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore                  
generale. (Abrogato). I contenuti di tale contratto, ivi compresi i             
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro              
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su              
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della             
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza             
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti            
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal             
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di               
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del                 
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore              
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore                
generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per               
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si              
procede alla sostituzione. (Abrogato).                                          
7. (Abrogato). Sono soppresse le figure del coordinatore                        
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente                 
sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.                                      
8. (Abrogato).                                                                  
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli                
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle              
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano            
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei              
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento                  
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno                  
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni            
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso            
il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei              
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'            
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in            
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione            
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e              
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque               
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o            
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le              
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella           
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle                 
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di                   
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'                   
montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di                   
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale           
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di             
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la           
stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori                     
amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore                 
generale e' altres incompatibile con la sussistenza di un rapporto di           
lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni,            
con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le                     
funzioni.                                                                       
10. (Abrogato).                                                                 
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori                   
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:              
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena            
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a             
pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo                 
commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri            
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo                
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice                  
penale;                                                                         
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per             
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;                       
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non                
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della                
riabilitazione prevista dall'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n.              
327, e dall'art. 14, Legge 19 marzo 1990, n. 55;                                
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a               
liberta' vigilata.                                                              
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita'                 
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'             
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici            
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza              
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita'                
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una              
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico            
sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del                
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere                   
obbligatorio al direttore generale per le attivita'                             
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli              
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime            
altres sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da               
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato                
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei             
componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la                 
composizione ed il funzionamento del consiglio.                                 
13. (Abrogato).                                                                 
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide           
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle                
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,                
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo            
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio            
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla            
regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale                 
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani                        
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al                 
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il            
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le           
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei             
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite             
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque                
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di                    
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.".                     
Comma 3                                                                         
2) Il testo degli articoli 3 - bis e 3 - ter del decreto legislativo            
30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in               
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992,              
n.421, e' il seguente:                                                          
"Art. 3 - bis - Direttore generale, direttore amministrativo e                  
direttore sanitario                                                             
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'                
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati                      
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.                  
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel                  
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza                     
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma              
2-octies.                                                                       
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:              
a) diploma di laurea;                                                           
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o                        
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in              
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta                       
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta             
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.                         
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi           
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in            
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.           
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in            
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri            
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo                  
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con                    
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle                 
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi           
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le              
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,                
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto                      
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della              
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i                   
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e            
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in              
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il             
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale                
data.                                                                           
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri           
di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo           
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della                     
programmazione regionale, con particolare riferimento alla                      
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto            
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e                  
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di           
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,               
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.              
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore                    
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il             
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere           
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,               
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui           
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre           
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica           
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore            
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.                                    
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una                     
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del            
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,           
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del                    
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la            
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo             
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla                
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto             
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di                  
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei                  
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende                 
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel              
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano                    
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il                  
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto             
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di           
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali              
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma           
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della                    
provincia in cui e' situata l'azienda.                                          
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore                  
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato            
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non            
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle             
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione           
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore                
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del           
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore                     
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del                
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche             
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione                    
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica            
e amministrativa.                                                               
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di               
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto                  
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del DPR 484/97,             
alla frequenza del corso di formazione programmato per il                       
conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di                 
formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 484/97, o di               
altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.                
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la                     
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.                 
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario                  
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa            
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa             
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di                
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di                 
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad                    
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali           
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul                  
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti           
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo           
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere             
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o                
all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero               
della quota a carico dell'interessato.                                          
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui            
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e           
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione            
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali           
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile            
1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda            
ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico                  
dell'interessato.                                                               
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio               
deiMinistri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del                   
presente articolo.                                                              
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario                  
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29,           
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si           
applica l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e                   
successive modificazioni.                                                       
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la               
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto               
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di           
dodici mesi.".                                                                  
"Art. 3-ter - Collegio sindacale                                                
1. Il collegio sindacale:                                                       
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo                     
economico;                                                                      
b) vigila sull'osservanza della legge;                                          
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del           
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed              
effettua periodicamente verifiche di cassa;                                     
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta            
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando              
immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi                       
irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza                 
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento                         
dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda                      
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco            
del comune capoluogo della provincia dove e' situata l'azienda                  
stessa.                                                                         
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di             
ispezione e controllo, anche individualmente.                                   
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da              
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal            
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,             
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci;              
per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato                 
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del                   
collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei                
revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e                    
giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del                
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per            
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei           
collegi sindacali.                                                              
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei              
revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende                  
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al            
presente articolo.".                                                            
3) Il testo dell'art. 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo             
30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in               
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992,             
n. 421 e' citato alla nota 1 del presente articolo.                             
4) Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 concerne Riordino              
della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere                  
Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio           
2003, n. 3.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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