LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte
integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta
qualificazione relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca
e di formazione, partecipando altres al sistema della ricerca
nazionale ed internazionale.
2. Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale nell'ambito
degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati
in analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
3. Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono
nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per
quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica
quanto previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies del decreto
legislativo n. 502 del 1992. Il Collegio sindacale e' composto da
cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con
funzioni di presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale
sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di
designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. Il
presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma
dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3), e'
nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato.
L'Universita' partecipa al Consiglio di indirizzo e verifica degli
IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del
protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente
legge. E' previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato
d'intesa con la Regione.
4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca
corrente e finalizzata, nonche' il collegamento con gli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto
coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali
1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita'
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri
previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le
strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
2. L'unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di
assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.
3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o
servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria
locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie.
4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore generale ed
il collegio dei revisori. Il direttore generale e' coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei
sanitari nonche' dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso
previsto dal comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con
oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della
propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento
delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unita'
sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale
coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
alla densita' e distribuzione della popolazione, la regione prevede
ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti
capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita'
socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga conto
della natura aziendale delle stesse nonche' del bacino d'utenza da
servire e delle prestazioni da erogare;
e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie
locali;
f) il divieto alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento, fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del
tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo
delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle
partite di giro; 2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre
forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione
regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per
capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate
proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad
esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita'
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, DLgs
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai
requisiti di cui all'articolo 1 del DL 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla Legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di
valutazioni comparative. Il direttore generale e' nominato, previo
specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito
elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' di cui
al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata
nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di
istituzione dell'unita' sanitaria locale e comunque non oltre il 30
aprile 1994. (Abrogato). L'autonomia di cui al comma 1 diviene
effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore
generale. (Abrogato). I contenuti di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del
direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore
amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per
eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. (Abrogato).
7. (Abrogato). Sono soppresse le figure del coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente
sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.
8. (Abrogato).
9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unita'
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'
montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unita' sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la
stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori
amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale e' altres incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni,
con l'unita' sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni.
10. (Abrogato).
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a
pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo
commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri
o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n.
327, e dall'art. 14, Legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del
medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere
obbligatorio al direttore generale per le attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altres sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei
componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la
composizione ed il funzionamento del consiglio.
13. (Abrogato).
14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide
con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla
regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.".
Comma 3
2) Il testo degli articoli 3 - bis e 3 - ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992,
n.421, e' il seguente:
"Art. 3 - bis - Direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della
sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri
di valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica
e amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del DPR 484/97,
alla frequenza del corso di formazione programmato per il
conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di
formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 484/97, o di
altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o
all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero
della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali
previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda
ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
deiMinistri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29,
e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si
applica l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.".
"Art. 3-ter - Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo
economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta
di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento
dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco
del comune capoluogo della provincia dove e' situata l'azienda
stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci;
per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente e' designato
dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del
collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo.".
3) Il testo dell'art. 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e' citato alla nota 1 del presente articolo.
4) Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 concerne Riordino
della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3.