REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 10                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001                        
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3                
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire                     
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi           
propri della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare           
per l'esercizio finanziario 2005, ove necessario, con proprio atto,             
le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,                   
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel                   
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                     
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'a'mbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                         
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 15 novembre            
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione                     
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della             
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                        
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)            
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli                       
stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di              
base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed           
e) di detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi              
capitoli o di nuove unita' previsionali di base.                                
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina