LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi
propri della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare
per l'esercizio finanziario 2005, ove necessario, con proprio atto,
le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,
nell'a'mbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli
stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di
base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed
e) di detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi
capitoli o di nuove unita' previsionali di base.
omissis".