LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 10
Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di
commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle
"Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7
(articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt.
13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2005: + Euro
200.000,00 Esercizio 2006: Euro 12.150.000,00.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concerne Organizzazione
turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica -Abrogazione della legge regionale 5
dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22,
della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e
l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione
turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo
dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i
prodotti turistici, nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse
disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e
riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle
stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le
aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul
mercato, quali gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e
gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le
cooperative, le imprese turistiche e le societa' d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti
all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,
per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e
gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica
attivita' di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente
piu' deboli.".
3) Il testo dell'art. 7, comma 2, lettere a) e b) della legge
regionale 4 marzo 1998, n.7 concernente Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47,
della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28 e' il seguente:
"Art. 7 - Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,
iniziative di promozione e commercializzazione di interesse
regionale, nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione
di interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'A.P.T. Servizi di cui all'art. 11, del
Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3
dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, anche tramite l'A.P.T. Servizi, di progetti di
promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni
di cui all'art 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad
altri prodotti che lo integrino;
c) le attivita' di supporto tecnico svolte dall'A.P.T. Servizi su
richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalita' previste dalle direttive di cui al
comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma
turistico di promozione locale di cui all'art. 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata
di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui
all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale
dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2,
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali,
anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere
straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli
dell'intervento regionale.".
4) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 4 marzo 1998,
n. 7 concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della
legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20
maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:
"Art. 8 - L'Agenzia regionale
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito
denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la
concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo
sviluppo delle attivita' di promozione e commercializzazione
turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico
dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti
compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle
direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle
azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di
cui all'art. 13 e l'A.P.T. Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di
rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da
parte dell'A.P.T. Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio
regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al
Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla
presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la
promozione e la comunicazione dell'immagine turistica
dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti
componenti l'offerta turistica regionale, nonche' l'organizzazione di
servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati
per le attivita' di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia e' diretta da un direttore e assume le sue
determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.".
5) Il testo dell'art.13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' citato alla nota 2 del
presente articolo.
6) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:
"Art. 19 - Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le
attivita' di gestione e di finanziamento della Regione, delle
Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993, n.
28.
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13,
la Regione, per assicurare la continuita' dell'intervento, finanzia i
"club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di
commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui
all'art. 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale puo' emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle
more dell'approvazione del Programma poliennale.
4. Abrogato.".