REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 10                                                               
Organizzazione turistica regionale -                                            
Interventi per la promozione                                                    
e commercializzazione turistica                                                 
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge                   
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -              
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -                  
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio             
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.           
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo                   
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del           
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e                   
integrazioni di spesa come segue:                                               
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del             
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di                 
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT                 
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di                            
commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle              
"Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7                   
(articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt.            
13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2005: + Euro                  
200.000,00 Esercizio 2006:   Euro  12.150.000,00.                               
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concerne Organizzazione                
turistica regionale - Interventi per la promozione e                            
commercializzazione turistica -Abrogazione della legge regionale 5              
dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22,              
della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione             
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                                
2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7               
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge            
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio               
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale            
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:                     
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale                      
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti                
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e                       
l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione                 
turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo              
dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i                  
prodotti turistici, nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse           
disponibili.                                                                    
2. La Regione individua come prioritari per il turismo                          
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'                
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e                   
riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti                  
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle             
stesse.                                                                         
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di                
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le                       
aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul            
mercato, quali gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e           
gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le            
cooperative, le imprese turistiche e le societa' d'area.                        
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei                  
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le              
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati            
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e                
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti                  
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.               
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.           
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la            
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:                           
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di            
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti                    
all'Unione e da essa proposti;                                                  
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di                
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e                    
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.                             
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,              
per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e           
gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma               
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a              
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi            
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di           
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica            
attivita' di impresa turistica.                                                 
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono               
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'             
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione             
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a                 
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente             
piu' deboli.".                                                                  
3) Il testo dell'art. 7, comma 2, lettere a) e b) della legge                   
regionale 4 marzo 1998, n.7 concernente Organizzazione turistica                
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47,           
della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25           
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,            
n. 28 e' il seguente:                                                           
"Art. 7 - Sistema dei finanziamenti                                             
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la             
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,                    
iniziative di promozione e commercializzazione di interesse                     
regionale, nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione            
di interesse locale.                                                            
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo              
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:              
a) l'attuazione, attraverso l'A.P.T. Servizi di cui all'art. 11, del            
Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3              
dell'art. 8;                                                                    
b) il cofinanziamento, anche tramite l'A.P.T. Servizi, di progetti di           
promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni           
di cui all'art 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad            
altri prodotti che lo integrino;                                                
c) le attivita' di supporto tecnico svolte dall'A.P.T. Servizi su               
richiesta della Regione.                                                        
3. La Regione, con le modalita' previste dalle direttive di cui al              
comma 4 dell'art. 5:                                                            
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma              
turistico di promozione locale di cui all'art. 6;                               
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata             
di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui              
all'art. 14.                                                                    
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale                       
dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2,           
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale            
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di                       
riferimento.                                                                    
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si                 
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali,                
anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere                  
straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli                    
dell'intervento regionale.".                                                    
4) Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 4 marzo 1998,           
n. 7 concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per            
la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della               
legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20                
maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e              
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:            
"Art. 8 - L'Agenzia regionale                                                   
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito                  
denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la                  
concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo                   
sviluppo delle attivita' di promozione e commercializzazione                    
turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e                   
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico                        
dell'Emilia-Romagna.                                                            
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti              
compiti:                                                                        
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle              
direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle                
azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di            
cui all'art. 13 e l'A.P.T. Servizi;                                             
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di                    
rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da               
parte dell'A.P.T. Servizi;                                                      
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio               
regionale sul turismo;                                                          
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al                   
Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla              
presente legge.                                                                 
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la             
promozione e la comunicazione dell'immagine turistica                           
dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti                 
componenti l'offerta turistica regionale, nonche' l'organizzazione di           
servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati           
per le attivita' di promozione e commercializzazione.                           
4. L'Agenzia e' diretta da un direttore e assume le sue                         
determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.".                       
5) Il testo dell'art.13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7                
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge            
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio               
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale            
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' citato alla nota 2 del           
presente articolo.                                                              
6) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7               
concernente Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge            
regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio               
1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale            
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:                     
"Art. 19 - Disposizioni transitorie                                             
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le            
attivita' di gestione e di finanziamento della Regione, delle                   
Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993, n.             
28.                                                                             
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13,             
la Regione, per assicurare la continuita' dell'intervento, finanzia i           
"club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di            
commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui           
all'art. 5.                                                                     
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta                
regionale puo' emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle               
more dell'approvazione del Programma poliennale.                                
4. Abrogato.".                                                                  

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