REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 10                                                               
Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili                           
1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali               
degli interventi energetici al cui rispetto e' condizionato l'accesso           
alle provvidenze stabilite dalla presente legge.                                
2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente              
aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti                         
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio            
dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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