LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 10
Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili
1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali
degli interventi energetici al cui rispetto e' condizionato l'accesso
alle provvidenze stabilite dalla presente legge.
2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente
aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio
dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.