REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

                 TITOLO II                                                      
        AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                                     
          Art. 10                                                               
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale                              
1. L'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata dalla                    
Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda             
presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi                
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,              
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle              
osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le              
condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti           
previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni                    
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999.                        
2 La Provincia, anche su richiesta del Comune, puo' richiedere, per             
una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari,                     
assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i                
termini del procedimento.                                                       
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente                
competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla                     
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso tale              
termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale             
anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, e'           
reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed                 
indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo                      
territoriale nonche' in relazione all'esercizio delle lavorazioni               
insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio            
1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie).                              
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il             
monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i                
pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle                
autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.                                  
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale e' trasmesso              
dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per           
la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facolta' di             
presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo              
giorno precedente al termine per la conclusione della procedura.                
Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata           
ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.                        
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli            
impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30                  
ottobre 2007.                                                                   
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella            
autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione           
o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni               
sono vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di                
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta,               
assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la                 
gestione dell'impianto.                                                         
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia             
la realizzazione sia l'esercizio dell'im- pianto.                               
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata             
ambientale al gestore, alle Amministrazioni interessate ed all'ARPA             
per il tramite dello Sportello unico, o, in assenza di esso,                    
direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione                   
integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento                
devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.            
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca           
autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di                     
smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di             
cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del                 
1997.                                                                           
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio                          
dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi           
del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del                   
Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle              
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit                  
(EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata entro               
centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal                  
gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata            
ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino              
Ufficiale della Regione.                                                        
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372            
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' citato alla              
nota 1 all'articolo 6.                                                          
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265             
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 216                                                                       
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre                    
esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose            
alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due             
classi.                                                                         
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle               
campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che               
esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.                       
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e'                 
approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le                
corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti                  
disposizioni.                                                                   
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite            
per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente             
sia riconosciuta insalubre.                                                     
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima                  
classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale           
che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o                  
speciali causale, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del           
vicinato.                                                                       
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel               
sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per              
iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario                    
nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o             
subordinarla a determinate cautele.                                             
Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire              
40.000 a lire 400.000.".                                                        
3) Il testo dell'art. 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265             
concernente Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 217                                                                       
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi           
o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di           
pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le            
norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e            
si assicura della loro esecuzione ed efficienza.                                
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei            
modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e                 
provinciale.".                                                                  
Comma 10                                                                        
4) Il testo dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio           
1997, n. 22 concernente Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui               
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli                     
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e' il seguente:                         
"Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla                      
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei                   
rifiuti                                                                         
(omissis)                                                                       
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della                  
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta               
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione                      
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,                
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali           
e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante            
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di             
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.                      
(omissis)".                                                                     
Comma 11                                                                        
5) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 concerne                    
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione                
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di                     
ecogestione e audit (EMAS).                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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