REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

               TITOLO III                                                       
        NORME DI POLIZIA MORTUARIA                                              
          Art. 10                                                               
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali                              
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per                        
l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei                  
conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione                 
presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere           
pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture                  
adibite al commiato di cui all'articolo 14.                                     
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico                    
dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale                  
intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della           
salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che              
escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.                            
3. La certificazione medica di cui al comma 2  titolo valido per il             
trasporto della salma, purch lo stesso si svolga interamente                    
nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.                        
4. Durante il trasporto la salma  riposta in contenitore impermeabile           
non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali                       
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la           
salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.                     
5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali  rilasciata dal               
Comune di partenza.                                                             
6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo             
di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il           
commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione              
privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi             
luoghi.                                                                         
7. Il trasporto di cadavere  autorizzato, ove possibile, con unico              
provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6,             
dal Comune ove  avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione             
al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante                  
l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale             
adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della           
salute e sicurezza dei lavoratori.                                              
8. All'atto della chiusura del feretro l'identita' del defunto,                 
l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il            
trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto,              
che ne attestano l'esecuzione.                                                  
9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio                          
dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui,                           
rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente               
della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove  avvenuto il           
decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b)             
del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene               
sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che                 
effettua il trasporto, comprovante l'idoneita' della cassa secondo              
quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente            
della Repubblica.                                                               
10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio              
regionale non  obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione                      
conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della            
Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere                 
cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo             
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 puo'             
essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale                      
biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che                   
garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo               
sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal              
defunto.                                                                        
11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme            
e dei cadaveri, esercitato in qualita' di affidatario del servizio              
pubblico, non si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo           
5, commi 2 e 3.                                                                 
12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo  escluso dalla             
nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della              
salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui  avvenuto il                 
decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun            
titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita'              
funebre.                                                                        
13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della                 
Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore             
della presente legge, sono disciplinate le modalita' tecniche e le              
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei           
resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i                   
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie           
da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel               
rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.                  
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 9                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica            
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di           
polizia mortuaria  il seguente:                                                 
"Art. 27                                                                        
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla                  
Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e             
resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379,             
sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste             
da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal           
passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.                       
2. Tale passaporto  rilasciato per le salme da estradare dal                    
territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel              
territorio nazionale  rilasciato dalla competente autorita' del luogo           
da cui la salma viene estradata.                                                
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in                
qualita' di autorita' delegata dal Ministero della Sanita'.                     
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del                  
Vaticano  regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra             
la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio                  
decreto 16 giugno 1938, n. 1055.".                                              
2) Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica            
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di           
polizia mortuaria  il seguente:                                                 
"Art. 29                                                                        
1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non                
aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato              
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il           
comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:                  
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello               
Stato verso il quale la salma  diretta;                                         
b) certificato dell'Unita' sanitaria locale attestante che sono state           
osservate le disposizioni di cui all'art. 30;                                   
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della             
Sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.               
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede               
l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di                   
frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare.                       
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato              
del Ministero della Sanita'.".                                                  
Comma 10                                                                        
3) Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica            
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di           
polizia mortuaria  il seguente:                                                 
"Art. 32                                                                        
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio,             
giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte           
a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita'            
corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso              
l'eventuale periodo di osservazione.                                            
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per             
le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo           
di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure             
quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.                
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri           
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.".                                   
4) Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica            
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di           
polizia mortuaria  il seguente:                                                 
"Art. 30                                                                        
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti           
dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la           
salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e                
l'altra di tavole di legno massiccio.                                           
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da             
questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura           
e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di              
torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale                  
assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.                         
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la                    
periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.                     
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere                 
inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.                        
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere                
inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo                  
spessore iniziale delle tavole  tale che per effetto degli intagli              
medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui                 
sopra.                                                                          
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di            
un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel                 
numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente                 
congiunte con collante di sicura e duratura presa.                              
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole            
di un solo pezzo nel senso della lunghezza.                                     
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si             
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da            
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.                              
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il                    
coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo           
nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel            
senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole           
formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti                 
essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e                   
duratura presa.                                                                 
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti                   
laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve           
essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20             
centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.                                 
11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di              
lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una               
dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante               
chiodi o viti.                                                                  
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare                 
impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il              
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.                 
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti piu'             
di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che             
il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero               
possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la              
sola cassa di legno.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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