LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 10
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per
l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei
conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione
presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere
pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture
adibite al commiato di cui all'articolo 14.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico
dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della
salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che
escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 titolo valido per il
trasporto della salma, purch lo stesso si svolga interamente
nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
4. Durante il trasporto la salma riposta in contenitore impermeabile
non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali
manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la
salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali rilasciata dal
Comune di partenza.
6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo
di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il
commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione
privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi
luoghi.
7. Il trasporto di cadavere autorizzato, ove possibile, con unico
provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6,
dal Comune ove avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione
al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante
l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale
adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identita' del defunto,
l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il
trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto,
che ne attestano l'esecuzione.
9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio
dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui,
rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove avvenuto il
decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene
sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che
effettua il trasporto, comprovante l'idoneita' della cassa secondo
quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio
regionale non obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione
conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere
cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 puo'
essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale
biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che
garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo
sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal
defunto.
11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme
e dei cadaveri, esercitato in qualita' di affidatario del servizio
pubblico, non si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo
5, commi 2 e 3.
12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo escluso dalla
nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della
salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui avvenuto il
decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun
titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita'
funebre.
13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della
Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalita' tecniche e le
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei
resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie
da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel
rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 9
1) Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria il seguente:
"Art. 27
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla
Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e
resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379,
sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste
da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal
passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto rilasciato per le salme da estradare dal
territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel
territorio nazionale rilasciato dalla competente autorita' del luogo
da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in
qualita' di autorita' delegata dal Ministero della Sanita'.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del
Vaticano regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra
la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio
decreto 16 giugno 1938, n. 1055.".
2) Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria il seguente:
"Art. 29
1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non
aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il
comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello
Stato verso il quale la salma diretta;
b) certificato dell'Unita' sanitaria locale attestante che sono state
osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della
Sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede
l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di
frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato
del Ministero della Sanita'.".
Comma 10
3) Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria il seguente:
"Art. 32
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte
a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita'
corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso
l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per
le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo
di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure
quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri
sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.".
4) Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 concernente Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria il seguente:
"Art. 30
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti
dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la
salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e
l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da
questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura
e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di
torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale
assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la
periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere
inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere
inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo
spessore iniziale delle tavole tale che per effetto degli intagli
medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui
sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di
un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel
numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente
congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole
di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il
coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo
nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel
senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole
formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti
essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e
duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti
laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve
essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20
centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di
lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una
dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante
chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare
impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti piu'
di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che
il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero
possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la
sola cassa di legno.".