REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 10                                                               
Trasporto pubblico locale del settore ferroviario                               
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, e' autorizzata a            
dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum",            
con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo                      
contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario           
di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per                   
l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente              
alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.              
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,           
definisce, con proprio atto, criteri, modalita' e procedure per la              
concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina