LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 10
Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, e' autorizzata a
dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum",
con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo
contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario
di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per
l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente
alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
definisce, con proprio atto, criteri, modalita' e procedure per la
concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.