REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 10                                                               
Organi di vigilanza                                                             
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni              
della presente legge sono affidati agli ispettori fitosanitari e agli           
agenti accertatori.                                                             
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo           
2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' affidato            
anche ai Comuni competenti per territorio.                                      
3. La Regione puo' altresi' affidare alle Province, alle Comunita'              
montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti           
adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere g),           
h) e i).                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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