LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri
generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8,
e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma
attuativo annuale il quale determina:
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di
bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di
competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di
accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle
risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle
specifiche leggi settoriali di spesa;
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti
nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il
mandato per le relative sottoscrizioni;
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli
accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti
settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini
dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo
annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano
l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro
nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di
gestione previste dalle norme di settore.