REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO III                                                         
        FINANZIAMENTI REGIONALI                                                 
          PER LA MONTAGNA                                                       
CAPO I                                                                          
Partecipazione della Regione                                                    
alla programmazione negoziata per la montagna                                   
          Art. 9                                                                
Programma attuativo annuale                                                     
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri                
generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8,            
e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma             
attuativo annuale il quale determina:                                           
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di                
bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di           
competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di                     
accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle             
risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle             
specifiche leggi settoriali di spesa;                                           
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per           
la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti              
nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;                                   
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il           
mandato per le relative sottoscrizioni;                                         
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per                    
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli                        
accordi-quadro.                                                                 
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti                     
settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini                      
dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti             
di bilancio da utilizzare.                                                      
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo                   
annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano                   
l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro           
nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di               
gestione previste dalle norme di settore.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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